Cronaca

Adozioni: il bambino è un autonomo soggetto di diritti

L’istituto dell’adozione nase, nel diritto romano, per offrire a chi non aveva discendenza propria, la possibilità di tramandare il cognome e il patrimonio, costituendosi una discendenza in favore dell’adottante a seguito di un atto giuridico. Questa tipologia di rapporto, però, non andava ad escludere la possibilità dell’adottato di avere legami con la sua famiglia d’origine.

La legislazione vigente prevede quattro tipi di adozione: adozione piena o legittimante, che rappresenta la forma ordinaria di adozione e si rivolge ai minori d’età, con la quale il minore”taglia“ogni tipo di rapporto con la famiglia d’origine e acquista tutti i diritti di un figlio biologico; l’adozione in casi particolari, sempre rivolta ai minori ma che non elimina i rapporti con la famiglia di origine ma si radica sul consenso tra la parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato, nello scopo di adempiere ad un interesse del minore; l’adozione di persone maggiori d’età, che ricalca perfettamente l’istituto originario dell’adozione; l’adozione cosiddetta internazionale,regolata dalla L. 184/1983, artt.29-43, che regola l’adozione di un minore straniero da parte di coniugi italiani residenti in Italia o all’estero.

La L.183/1984, novellata dalla 149/2001, afferma il diritto del minore di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia, quindi il bambino non è più considerato oggetto dei diritti degli adulti, ma viene riconosciuto come un autonomo soggetto di diritti dandosi, in tal modo, attuazione al principio previsto all’articolo 30, 2° comma,  della Costituzione in cui si impone al legislatore di dar vita ad un sistema di assistenza sociale che garantisca il diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Un ruolo centrale assumono,peraltro, nell’ambito della disciplina delle adozioni, le misure e gli interventi di sostegno a favore delle famiglie in difficoltà.

I requisiti per poter presentare la domanda di adozione da parte dei coniugi sono vari; innanzitutto, possono fare domanda di adozione i coniugi che siano sposati da almeno tre anni o, in altrnativa, dovranno dimostrare di aver convissuto per almeno tre anni prima del matrimonio in modo stabile e continuativo; non deve aver luogo tra i coniugi nessuna separazione, nemmeno di fatto, negli ultimi tre anni; i coniugi devono essere ritenuti idonei dal giudice ad educare, istruire il minore; tra i coniugi e il bambino deve esserci una differenza d’età minima di 18 anni e se uno solo dei coniugi supera il limite massimo d’età di non più di 10 anni,  l’adozione è ancora possibile.

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