Cronaca

RCA e il risarcimento del danno. Parte 3

Continuiamo l’approfondimento con la polizza RC Auto, risarcimento del danno, fondo di garanzia e procedure. Terza parte.

Dopo aver sviscerato l’azione diretta del danneggiato secondo l’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, il termine dilatorio come da Art. 145, il valore probatorio dei dispositivi elettronici all’Art. 145–bis, l’inopponibilità di eccezioni di cui sempre all’Art. 144, l’Art. 147 sull’acconto sulla liquidazione, l’Art. 146 inerente il diritto agli atti e trattato del fondo di garanzia per le vittime stradali adesso proseguiamo con la procedura di risarcimento.

L’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni in materia di procedura di risarcimento prevede che la richiesta di risarcimento debba contenere il modulo di denuncia debitamente compilato con il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e l’indicazione del luogo, ora e data in cui poter ispezionare le cose danneggiate.

  • In caso invece di richieste risarcitorie per danni a persone il modulo deve contenere il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
  • le circostanze del verificato evento e l’età, il reddito, l’attività svolta, l’entità delle lesioni subite, l’attestato medico dell’avvenuta guarigione o senza postumi permanenti;
  • nessun diritto di prestazioni da istituti che gestiscano assicurazioni sociali obbligatorie mentre in caso di morte, lo stato di famiglia della vittima.

Per quanto riguarda i tempi di formulazione dell’offerta di risarcimento

per i sinistri con soli danni a cose, entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro, modulo blu di contestazione amichevole. Se il danneggiato accetta, entro quindici giorni la Compagnia liquida mentre l’impresa assicurativa risarcisce entro trenta giorni se il danneggiato non dichiara nulla. Per i danni a persone invece la Compagnia risarcisce entro e non oltre la soglia dei novanta giorni dalla ricezione della documentazione.    

Si ricordi che all’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento ed in caso di richiesta incompleta la detta impresa di assicurazione può richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede appunto al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Avviandoci alla conclusione

vediamo le sanzioni. La formulazione dell’offerta, la corresponsione della somma o la mancata comunicazione del diniego dell’offerta che siano effettuate oltre la scadenza prevista per un ritardo massimo di centoventi giorni sono punite con: fino a trenta giorni da 300 a 900 euro; fino a sessanta giorni da 900 a 2700 euro; fino a novanta giorni da 2700 a 5400 euro; fino a centoventi giorni da 5400 a 10800 euro; superiore a centoventi giorni per danni a cose da 10800 a 30000 euro mentre per danni a persone o caso morte da 20000 a 60000 euro. Tali sanzioni sono ridotte del 30% qualora la Compagnia di assicurazione formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma.  

Infine, almeno per ora basti sapere che, la procedura di risarcimento diretto è quella con la quale i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento non alla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile ma alla Compagnia che assicura il proprio veicolo. La Compagnia assicuratrice che effettua la liquidazione provvederà poi a farsi rifondere le somme versate al danneggiato dalla Compagnia del responsabile civile. Il risarcimento diretto avviene solo in caso di sinistri avvenuti in Italia tra due veicoli a motore e si applica anche al danno alla persona subito dal conducente entro il 9% di Invalidità Permanente.

In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati

per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono cioè rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda inoltre i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139.

Foto di Mabel Amber da Pixabay

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Giulia Quaranta Provenzano

GQP è nata l’11 luglio del 1989, ad Imperia. Terminato il Liceo Scientifico G.P. Vieusseux di Porto Maurizio IM, la giovane si iscrive all’UNIGE e nel 2011 consegue la Laurea triennale in Filosofia mentre nel 2014 quella magistrale in Metodologie Filosofiche. Appassionata e costantemente dedita già dall’età di 6 anni alla fotografia, Giulia nel 2018 inizia ad essere protagonista di mostre Collettive e Personali ed ottiene altresì il Diploma quale Critica di arti visive e letteraria. Prolifica poetessa, ha scritto inoltre alcuni brevi romanzi, racconti e saggi editi con il CEI, Aletti Editore, Pegasus Edition ed Articoli Liberi. È nel 2019 che l’entusiasta e vulcanica artista per vocazione e missione – consulente assicurativa invece per professione, intraprende un corso attoriale intensivo con il noto Giuseppe Morrone, punto zero grazie al quale finalmente accarezzata una più profonda e totale, inedita, consapevolezza in maieutico stupore. Per curiosità e domande, scrivere a giuliaqp@senzabarcode.it

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