Diffamazione: distinguerla dall’ingiuria
Dopo aver parlato dell’ingiuria, una delle tipologie di azioni illecite che definiscono il fenomeno del cyberbullismo ci fermiamo a riflettere sulla diffamazione
Nel cyberbullismo – di cui all’art. 1 della Legge 29 maggio nr. 71 del 2017 – disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno cyberbullismo – la diffamazione è una delle forme di azioni che definiscono questo fenomeno di messa in ridicolo cibernetico che dilaga tra i maggiori servizi delle informazioni rivolti ai giovanissimi. Se ci fermiamo a riflettere su come punirlo, vediamo che questo illecito è inserito tra i delitti del codice penale e precisamente lo troviamo all’articolo 595 del citato codice.
Questo illecito, la diffamazione, viene punito penalmente e dunque a seguito di querela presentata da parte della persona offesa finite le indagini di rito, si avviverà il procedimento penale per la punizione del bullo o cyberbullo. Ricordo che nel caso dei minori il procedimento sarà attivato presso la Procura per i minori presso il Tribunale per i minorenni. Purtroppo nel caso dei minori, nel procedimento di rito non è prevista la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto dalla vittima per il quale dovrà essere intrapresa una parallela azione civile nei confronti degli esercenti la potestà sul minore autore dell’illecito penale.
Ma di fatto in cosa consiste la diffamazione?
Secondo il codice penale, è quell’azione con cui si offende la reputazione della vittima prescelta a differenza dell’ingiuria che offende l’onore e d il decoro della persona offesa. Per chiarire il concetto di reputazione si pensi ad esempio alla divulgazione di un commento o di un’immagine appositamente creata per mettere in discussione la capacità di uno studente di superare un esame particolarmente difficoltoso dicendo pubblicamente che lo stesso ha superato per prova in quanto godeva di una raccomandazione del preside della scuola.
Nella comunità dei pari in cui è inserita la persona presa di mira, si instaurerà il dubbio che questa persona di fatto non abbia meritato il successo ottenuto con il superamento dell’esame. La diffamazione va a ledere la reputazione del soggetto intesa come la considerazione che gli altri soggetti facenti parte della comunità hanno di quella determinata persona ed è altamente lesiva per la velocità con cui insinua il dubbio nel gruppo.
La norma prende in considerazione in modo specifico una forma di diffamazione considerata più grave ovvero quella divulgata a mezzo stampa o attraverso gli strumenti tecnologici. In questo caso specifico questa tipologia di illecito si sposa bene con il fenomeno del cyberbullismo dove, le azioni lesive vengono commesse prevalentemente attraverso l’uso di sociale e mediante la divulgazione rapida delle notizie per mezzo della rete.
Ricordo infine che la diffamazione prevede una forma considerata semplice la cui competenza a decidere è stata affidata alla competenza del Giudice di Pace ed una forma aggravata la cui competenza resta in capo ala Tribunale Ordinario in composizione monocratica.