Chiarimenti su disposizioni uffici giudiziari
Coronavirus: chiarimenti sulle disposizioni relative alle attività degli uffici giudiziari. Nota dal Ministero di Giustizia.
“Le disposizioni approvate nel decreto legge di venerdì scorso riguardano la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali nelle regioni in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio nonché per tutti i processi, anche fuori dalle zone interessate, in cui risulta che una delle parti o i loro difensori siano residenti o esercitino in uno dei comuni interessati.
Oltre alla sospensione delle udienze negli uffici giudiziari del circondario in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio e delle udienze in cui una delle parti, un difensore o un testimone, siano residenti nei comuni interessati”. Così il ministero della Giustizia, in una nota, in cui chiarisce inoltre di aver previsto, tramite il Dpcm del 25 febbraio “la possibilità per il capo dell’Ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, di ridurre l’orario di apertura al pubblico”.
“Tramite un protocollo congiunto con il Consiglio nazionale forense – continua la nota – sono state inoltre diramate linee guida per tutti gli uffici giudiziari mirate a evitare il sovraffollamento e regolare il numero delle udienze. Infine sono state diramate diverse circolari ad opera dei dipartimenti (amministrazione penitenziaria, organizzazione giudiziaria e giustizia minorile e di comunità) volte a contrastare la diffusione del coronavirus”.
Il Ministero sta costantemente rappresentando la realtà dei singoli uffici giudiziari alle Regioni e al ministero della Salute affinché valutino l’adozione di provvedimenti ulteriori ed eccezionali: su una eventuale ipotesi di chiusura di tribunali interessati da episodi di contagio da Coronavirus, le autorità competenti sono, infatti, il ministero della Salute o, su delega di quest’ultimo, il Presidente della Regione interessata e le altre autorità di cui all’articolo 3 del DL n. 6/2020.